La guerra alla cannabìs light: come lo Stato cerca di criminalizzare ciò che la giurisprudenza protegge Premessa Negli ultimi anni, il cosiddetto settore della “cannabis light” — cioè la produzione, la vendita e la commercializzazione di infiorescenze o derivati di canapa con basso contenuto di THC, tali da non avere effetti droganti — si è trovato in un eterno limbo tra “tolleranza ambigua”, sequestri arbitrari e pronunce giurisprudenziali che, passo dopo passo, hanno cercato di difendere la legittimità delle attività lecite. Con l’approvazione dell’articolo 18 del cosiddetto Decreto Sicurezza (DL 48/2025), lo Stato ha tentato di porre un freno brutale a quel settore che già operava su confini legali sottili. Ma la risposta dei tribunali è venuta, e in diversi casi ha dato ragione agli operatori della filiera della canapa legale. In questo articolo ricostruirò le principali pronunce favorevoli — ossia “vittorie giuridiche” — e mostrerò quanto l’approccio proibizionista dello Stato risulti ormai fuori sincronia con la realtà scientifica, con il diritto europeo e con la prassi giudiziaria. Breve quadro normativo: tra leggi, divieti e caos Le pronunce più significative (i “precedenti favorevoli”) Qui di seguito alcune delle pronunce giurisprudenziali che – per operatori, avvocati e cittadini – costituiscono pietre miliari nella battaglia per la canapa legale: 1. Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 30475/2019 Questa è senz’altro la pronuncia più citata. Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere un conflitto interpretativo riguardante la liceità della commercializzazione delle infiorescenze, foglie, resina e altri derivati da coltivazioni di canapa con basso THC. Cosa ha deciso: Questa decisione è spesso usata contro gli operatori del settore, come argomento di rigetto delle loro pretese, ma è stato contestato — nelle successive pronunce — che essa sia ormai inadeguata rispetto all’evoluzione normativa, scientifica e interpretativa europea. 2. Tribunale di Trento, ordinanza del 5 settembre 2025 Questa è una delle pronunce più recenti (e rilevanti) contro l’articolo 18 del DL Sicurezza. Secondo quanto riportato dai media, il Tribunale di Trento ha stabilito che la cannabis light priva di efficacia drogante è legittima. L’ordinanza afferma che lo Stato non può vietare in modo assoluto misure che non poggiano su evidenze scientifiche rigorose. In altri termini, il Tribunale ha qualificato l’articolo 18 come “meramente ricognitivo” (cioè non costituisca novità sostanziale) e ha ribadito che la canapa rimane legale quando non produce effetti droganti. 3. Maxi-inchiesta di Torino, archiviazione (2025) Nel 2023 il sistema giudiziario piemontese (Torino) aveva avviato una maxi inchiesta su operatori della cannabis light, contestando produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Alla fine, secondo gli ultimi aggiornamenti mediatici, le accuse sono state archiviate, perché considerate inconsistenti. Questo caso dimostra come, nella pratica, le indagini su crypto-operazioni del settore possano fallire per mancanza di fondamento concreto. 4. Tribunale di Genova (Riesame), 2019 Il Tribunale del Riesame di Genova ha stabilito che non è possibile sequestrare preventivamente infiorescenze con THC inferiore a 0,5%, qualora non si provi il superamento della soglia. Questa pronuncia mette un freno ai sequestri automatici “a prescindere”, imponendo che si dimostri prima l’effettivo superamento del limite. 5. La relazione del Massimario della Cassazione (23 giugno 2025) Non si tratta di una sentenza formale, ma della relazione del massimario — che commenta e interpreta le decisioni della Corte — che ha criticato l’articolo 18 del DL Sicurezza, definendolo “incostituzionale” e in contrasto con il diritto europeo, perché impone un divieto assoluto privo di motivazioni scientifiche adeguate. Secondo le cronache giornalistiche, la relazione “fa a pezzi” il divieto per la cannabis light, come fosse un’operazione legislativa dettata da ideologia anziché da principi di diritto. Analisi critica: perché lo Stato proibiziona? Alla luce di queste pronunce favorevoli, appare sempre più chiaro che il comportamento proibizionista dello Stato verso la cannabis light poggia su basi deboli:
L’articolo 18 del DL Sicurezza propone un divieto assoluto senza distinzione, cioè tratta tutte le infiorescenze come stupefacenti, indipendentemente dal contenuto di THC e dall’effetto concreto sul soggetto. Ciò è in contrasto con il principio del “minimo intervento punitivo” e con il principio di proporzionalità.
Senza prove scientifiche certe che un THC bassissimo generi effetti rilevanti sulla salute pubblica, il divieto totale appare irragionevole.
In diversi casi, la Corte di giustizia UE ha affermato che non basta il principio di precauzione: per imporre divieti è necessario che lo Stato dimostri concretamente i rischi per la salute. Alcuni articoli specialistici citano anche la sentenza Kanavape (C-663/18) come esempio in cui è stato escluso che il CBD estratto dalla pianta possa essere considerato sostanza stupefacente. (Nota: molte fonti online affermano ciò, ma occorre verificarlo con attenzione)
Inoltre, gli Stati membri dell’UE devono notificare alla Commissione ogni misura nazionale che limiti la libera circolazione delle merci, se non giustificata da “motivi imperativi di interesse generale”. Un divieto assoluto impone un forte ostacolo al commercio intracomunitario, e non risulta che il DL sia stato notificato all’UE (o che rispetti le procedure UE). Alcune fonti sostengono che l’art. 18 non sia applicabile perché non comunicato all’UE. (Questo aspetto viene spesso citato nei post del settore)
Il settore della canapa light è cresciuto negli ultimi anni, generando occupazione, diversificazione agricola, valorizzazione del territorio e un mercato emergente che corre anche in Europa. Il proibizionismo, con sequestri e incertezze, blocca investimenti e fa fuggire innovatori.
Il fatto che un’inchiesta massiva (Torino) si sia conclusa con l’archiviazione delle accuse dimostra che lo Stato spende risorse (forza pubblica, magistrature, sequestri) per casi che poi si dimostrano inconsistenti.
Se operatori legittimi si sono basati su interpretazioni di legge o pronunce preesistenti per avviare attività, non possono essere trasformati in delinquenti retroattivamente da un decreto che interviene radicalmente. Il principio della certezza del diritto richiede che le norme penali siano chiare, prevedibili e non retroattive nei peggiori sensi.
Un divieto severo che penalizza anche chi opera con prodotti con bassissimo THC, senza prove che tali prodotti siano pericolosi, mostra un difetto di ragionevolezza e proporzionalità: la punizione deve essere commisurata al danno o pericolo concreto che la condotta arreca, non a un sospetto astratto.

